Documenti e Moduli

Permesso di soggiorno UE : (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo previsto dall’art 9 del Testo Unico immigrazione

Viene rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi determinati requisiti

Il titolare di una carta di soggiorno UE in Italia potrà accedere all’occupazione in altri paesi europe

Ma solo intraprendendo la normale procedura di autorizzazione all’ingresso per lavoro prevista dalle direttive di ciascuno stato membro

.Con l’unica differenza che avendo l’interessato una carta di soggiorno valida per l’Italia

la pratica relativa al rilascio del visto dovrà essere effettuata direttamente presso il consolato del paese interessato in Italia.

Documenti necessari per avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno) costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall’interessato e corredato di fotografie aggiornate.

Alla domanda è necessario allegare:

  • Copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
  • Copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo
    dell’assegno sociale);
  • Per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
  • Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • Un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • Copie delle buste paga relative all’anno in corso;
  • Documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€30,46)
  • Marca da bollo €16,00
  • Il costo della raccomadata è di € 30.
  • Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana;

[box type=”warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]Il permesso di soggiorno UE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.[/box]

 Il permesso di soggiorno  UE  per i familiari a carico:

oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • Avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
  • Avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
  • Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana;

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sono esclusi dall’obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.[/box]

Ecco i paese dove se può andare solo come turisti con la carta di soggiorno UE :

Tanti persone non sanno che anche se in Europa esiste la libera circolazione nei paesi dello Spazio Schengen, in alcuni paesi come:

  • l’Inghilterra, la Danimarca e l’Irlanda non hanno aderito pienamente a quest’accordo.

Per questo motivo, anche se un extracomunitario ha un permesso di soggiorno valido, deve chiedere un visto d’ingresso

Per questi paesi il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non permette di vivere e lavorare li.

Ecco i paese dove se può vivere e lavorare e studiare con la carta di soggiorno UE :

Comunque ognuno ha le sue regole per regolarizzare chi proviene dall’Italia con una carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

  • Italia,
  • Austria,
  • Belgio,
  • Bulgaria,
  • Cipro,
  • Croazia,
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francia,
  • Germania,
  • Grecia,
  • Lettonia,
  • Lituania,
  • Lussemburgo,
  • Malta,
  • Olanda,
  • Polonia,
  • Portogallo,
  • Repubblica Ceca,
  • Romania,
  • Slovacchia,
  • Slovenia,
  • Spagna,
  • Svezia,
  • Ungheria.

Revoca del permesso di soggiorno UE:

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  • In caso di conferimento di carta di soggiorno UE da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo ;
  • Se è stato acquisito fraudolentemente ;
  • In caso di espulsione ;
  • Quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio ;
  • In caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi ;
  • In caso di assenza dal territorio dello Stato Italiano per un periodo superiore a sei anni.

Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno, può riacquistarlo con le stesse modalità per il rilascio. In tal caso il periodo quinquennale è ridotto a tre anni.

Allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per slp e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo.

Espulsione:

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per slp, l’espulsione può essere disposta:

  • Per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
  • Quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:

  • Per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
  • Per soggiorni a titolo di protezione temporanea o nei casi speciali di permesso di soggiorno introdotti dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in Legge n.132/2018;
  • Per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • Ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale

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