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Permesso di soggiorno provvisorio 2021

Cos'è un permesso di soggiorno temporaneo?

Permesso di soggiorno provvisorio – Questo documento che viene rilasciato a un cittadino extracomunitario in Italia quando ha un motivo valido per viaggiare nei paesi dell’Area Schengen, prima che il permesso di soggiorno richiesto sia pronto e senza la possibilità di viaggiare con il permessio di soggiorno vecchio e la ricevuta.

Questo permesso di soggiorno può anche essere richiesto per i figli minori che viaggiano con i genitori verso il loro paese o un altro paese per permettere a questi figli di poter rientrare in Italia senza problemi alla frontiera.

 A cosa serve il permesso di soggiorno provvisorio?

per Viaggiare o fare scalo in un paese dell’area Schengen viaggiando con il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta, tanti paesi europei non riconoscono la ricevuta che viene rilasciata quando si chiede il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

In questo caso, la migliore soluzione è chiedere un permesso di soggiorno provvisorio. Cosa serve per avere il permesso di soggiorno temporaneo?

Requisiti per chiedere chiedere il permesso di soggiorno provvisorio:

  1.  Il vecchio permesso di soggiorno
  2. La ricevuta che della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
  3. Il Passaporto in corso di validità o altri documenti chi possano sostituirlo
  4. Un documento che prova la necessità del permesso di soggiorno provvisorio esempio:
    prenotazione volo in areo,
    prenotazione albergo o hotel, lettera del datore di lavoro se si tratta di un viaggio di lavoro……
  5. Quattro fototessere
  6. Una marca da bollo da 16 euro;

Permesso di soggiorno provvisorio per minori:

Per il rilascio per il figlio minore non inserito nella domanda di rinnovo della carta di soggiorno o permesso di soggiorno si richiede:

  • Certificato di nascita del minore;
  • Fotocopia del permesso di soggiorno del genitore;
  • Fotocopia del passaporto del minore o del documento d’identità  rilasciato dall’autorità competente;
  • Fotocopia del biglietto di viaggio o della prenotazione effettuata;
  • Fotocopia del kit postale attestante il rinnovo del permesso di soggiorno;
  • Fotografia dei genitore richiedenti (fototessera);
  • Fotografia del figlio minorenne.

Durata permesso di soggiorno provvisorio:

Il permesso di soggiorno provvisorio permette di svolgere regolare attività lavorativa

Il suo formato è cartaceo ed ha una durata massima di 90 giorni.

Attenzione –

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]documenti devono essere presentati in originale e fotocopia direttamente alla questura di dove si ha la residenza[/box]

Aspetta al questore valutare se il motivo presentato richiede o no il rilascio d’un permesso di soggiorno provvisorio.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo:

Il richiedente la protezione internazionale è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato per il tempo necessario alla decisione della Commissione territoriale.
Questa regola, tuttavia, non viene applicata quando:
1) il richiedente viene estradato verso un altro Stato, in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
2) il richiedente viene consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
3) il richiedente viene avviato verso un altro Stato dell’Unione Europea competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale.

Il richiedente asilo, in attesa della decisione della Commissione territoriale competente, può ottenere un permesso di soggiorno con la motivazione “richiesta asilo”, della durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della Commissione che, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale, consente di svolgere attività lavorativa (art.22, d.lgs 18 agosto 2015, n.142 e succ. mod.) se il procedimento di esame della domanda non e’ concluso ed il ritardo non puo’ essere attribuito al richiedente.

Il permesso di soggiorno rilasciato con la motivazione “richiesta asilo” non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art.22, comma 2, d.lgs 18 agosto 2015, n.142 e succ. mod.).

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