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Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Conversione del permesso di soggiorno 2021: Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura.

Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Cosa significa permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato ai cittadini extracomunitari che si trovano in Italia per svolgere attività lavorativa. Se entrano in Italia per lavoro subordinato – anche stagionale – l’ingresso e il consecutivo rilascio di permesso di soggiorno avviene a seguito della consegna del nulla osta al lavoro al datore di lavoro in Italia nell’ambito del decreto flussiannuale.

In presenza di ingresso per “motivi di lavoro in casi particolari” – art. 27 d.lgs. 285/98 – il rilascio del nulla osta è invece svincolato dai flussi annuali e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Beneficiano di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche i cittadini extracomunitari che effettuano la conversione di un precedente permesso che ne autorizzava la regolare permanenza in Italia: soggiorno per motivi familiari, di studio, motivi umanitari, protezione sussidiaria, minore età.

Se il contratto di lavoro stipulato dal lavoratore straniero è a tempo indeterminato il permesso avrà durata di due anni, se il contratto di lavoro è invece a tempo determinato, il permesso di soggiorno sarà di un anno.

Cosa si intende per conversione del permesso di soggiorno?


La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.

Permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro

  • Permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale;
  • Permesso di soggiorno per calamità;
  • Permesso di soggiorno per residenza elettiva;
  • Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
  • Permesso di soggiorno per attività sportiva;
  • permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
  • permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
  • permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998).

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