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Bonus stagionali gennaio 2021: a chi spetta?

Vediamo con questo articolo quando dovrebbe avvenire l’accredito dell’incentivo per i lavoratori e a chi spetta il bonus stagionali gennaio 2021.

A chi spetta il Bonus stagionali gennaio 2021?

L’INPS apporta maggior informazioni per il bonus 1000 euro per i lavoratori stagionali che deve spettare a:

  • Lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

lavoratori del settore del turismo e stabilimenti balneari che vogliono beneficiare del bonus 1000 euro, ricevono codici ateco.

Di quanto è l’importo dell’incentivo?

Questo articolo previsto nel decreto Ristori, comporta il pagamento di un sostegno economico con una tantum del valore di 1.000 euro.

Per i lavoratori che hanno già usufruito del bonus 1000 euro stagionali, che è previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Questi lavoratori stanno avendo il pagamento senza necessariamente fare la richiesta per una nuova domanda.

Per coloro che non hanno avuto il pagamento del bonus onnicomprensiva del decreto Agosto, devono presentare la domanda bonus 1000 euro stagionali.

A chi spetta il bonus stagionali gennaio 2021?

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Maggiori dettagli sono disponibile cliccando qui > circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137.

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