Aiuti economici per disoccupati: quali sono e come richiederli, una guida completa!

La legge prevede numerosi aiuti economici per disoccupati e a chi ha perso involontariamente l’occupazione: i sussidi si differenziano in base alla categoria a cui appartiene il lavoratore.

Che tipo di aiuti economici per disoccupati si possono richiedere?

Ma spieghiamo ora nel dettaglio in che cosa consistono questi aiuti:

  1. LA NASPI:

Consiste in un’indennità di disoccupazione erogata alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Perché il beneficio sia riconosciuto è necessario che il disoccupato, oltre a essere in possesso dello stato di disoccupazione, abbia alle spalle almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni (ad esclusione delle settimane che hanno già dato luogo a un’altra prestazione per disoccupazione) ed abbia lavorato per almeno 30 giornate effettive nell’anno.

La Naspi ha una durata pari alla metà delle settimane contribuite utili negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

L’importo della Naspi è pari al 75% del reddito medio degli ultimi quattro anni, ma solo sino a un determinato tetto, rivalutato annualmente. In ogni caso, non si può mai superare la soglia massima pari a 1.335,40 euro mensili (valore 2020).

La Naspi diminuisce del 3% ogni mese, a partire dal quarto mese di fruizione. L’indennità si perde se il disoccupato rifiuta un’offerta di lavoro congrua o se non si presenta, per un determinato numero di volte, agli incontri ed alle convocazioni presso il centro per l’impiego, o, ancora, se non partecipa alle attività previste per lui.

2. LA DIS-COLL:

Ai lavoratori parasubordinati non spetta la Naspi, ma spetta comunque un’indennità di disoccupazione, qualora l’interessato possieda almeno un mese di contribuzione accreditato presso la gestione separata Inps, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto, sino alla data di cessazione stessa.

L’indennità spetta solo se l’interessato è iscritto in via esclusiva alla gestione Separata e non ha una partita Iva aperta.

L’ammontare dell’indennità è pari al 75% del reddito medio imponibile, sino a determinati tetti massimi.

La Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso, sino a un massimo di 6 mesi.

Anche la Dis-coll si perde per la mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro e per il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua.

3. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA:

Agli operai assunti dalle aziende del settore agricolo, sia a tempo determinato che indeterminato, spetta una particolare indennità, la disoccupazione agricola, che può essere riconosciuta in forma ordinaria o speciale.

Gli operai a tempo indeterminato possono fruire del trattamento di disoccupazione ordinaria in presenza dei seguenti requisiti:

L’indennità di disoccupazione per operai a tempo indeterminato ammonta al 30% della retribuzione effettiva, non comprensiva della voce denominata “quota di Tfr”.

La durata ammonta a un numero di giornate pari a quelle lavorate, nei limiti dell’annualità.

Gli operai a tempo determinato possono richiedere la disoccupazione agricola se possiedono i seguenti requisiti:

La disoccupazione agricola per gli operai a tempo determinato è pari al 40% della retribuzione del lavoratore assoggettata a contributi, moltiplicata per il numero di giornate lavorate, al netto del contributo di solidarietà del 9%, per ogni giornata indennizzata e nel limite massimo di 150 giorni.

La durata dell’indennità ammonta al numero di giornate di iscrizione negli elenchi. Per approfondire: Indennità di disoccupazione agricola.

4. ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE:

L’assegno di ricollocazione è un aiuto indiretto a favore del disoccupato. Più precisamente, questo beneficio economico consiste in un voucher che non viene accreditato al lavoratore, ma ai servizi per l’impiego (comprese le agenzie per il lavoro private ed i consulenti del lavoro aderenti alla Fondazione Lavoro).

Il voucher remunera l’ente nell’ipotesi in cui trovi un nuovo impiego all’interessato.

Il valore massimo dell’assegno di ricollocazione è pari a 5000 euro: l’ammontare dipende sia dalla durata del nuovo contratto di lavoro, che dal profilo di occupazione del beneficiario.

In buona sostanza, più è difficile trovare un nuovo impiego all’interessato, più elevato risulta l’importo dell’assegno. Inoltre, l’importo può variare in base alla residenza del disoccupato, con diritto a un maggiore beneficio qualora risieda nelle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

Non tutti i disoccupati possono beneficiare dell’assegno di ricollocazione, ma soltanto i beneficiari di reddito di cittadinanza ed i lavoratori in cassa integrazione straordinaria per i quali l’azienda abbia stipulato particolari accordi sindacali.

5. REDDITO DI CITTADINANZA:

Il reddito di cittadinanza è un sussidio rivolto non solo ai disoccupati, ma a tutte le famiglie in condizioni di bisogno economico.

Per aver diritto a questo sussidio, della durata di 18 mesi e rinnovabile, è infatti necessario che la famiglia, considerando tutti i membri del nucleo, non superi determinati limiti di reddito e non superi specifiche soglie relative al patrimonio, sia mobiliare che immobiliare.

Inoltre, è necessario soddisfare particolari requisiti personali (relativi alla residenza, all’assenza di dimissioni presentate nell’anno precedente la domanda, alla non commissione di determinati reati, al ricovero in istituti a carico dello Stato).

L’importo del reddito di cittadinanza varia a seconda della composizione del nucleo familiare. La quota base, riferita una sola persona, è pari a 500 euro al mese.

Può essere poi riconosciuta una quota aggiuntiva sino massimo di 280 euro se si paga l’affitto, oppure di 150 euro se si paga il mutuo.

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