Contro il rigetto del permesso di soggiorno in materia di diritto all’unità familiare, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Contro i provvedimenti del Questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il rigetto del permesso di soggiorno: deve essere sempre preceduto dal preavviso:
È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno se non è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa istanza (art. 10 bis, Legge, n. 241/1990). E ciò in considerazione del fatto che tale comunicazione:
- Va fatta in riferimento a «tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi (tra i quali non rientra quello relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno)»;
- Finalizzata a «consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell’adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall’Amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza».
Questo è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 8341 del 5 dicembre 2019.
Cosa fare in caso di Preavviso di Rigetto permesso di soggiorno
Se hai presentato una domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, potresti ricevere dalla Questura una comunicazione (tramite Raccomandata A.R. o a mani tramite un agente di polizia) intitolata “Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.”.
Questa comunicazione costituisce il tanto temuto “Preavviso di Rigetto”, in sostanza la Questura Ti sta avvertendo che intende rigettare la Tua domanda, concedendoti 10 (dieci) giorni per farle cambiare idea.
La cosa peggiore che si può fare in questi casi è ignorare l’avviso o rispondere personalmente. Si tratta, infatti, di un momento estremamente delicato che, se non affrontato correttamente da un avvocato esperto, può portare conseguenze gravissime, quali la perdita del permesso e l’espulsione dallo Stato.
Come presentare il ricorso per diniego/revoca di permesso di soggiorno:
Il ricorso, munito di marca da bollo da € 16,00, deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, secondo una della seguenti modalità:
- Di persona, presso la Prefettura – U.T.G. – Ufficio Protocollo – che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione;
- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del computo della scadenza dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione;
- Tramite P.E.C., all’indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it – con l’indicazione Area IV – purché munita di firma digitale e della certificazione dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
- In alternativa, ai fini della prova del pagamento dell’imposta, la marca da bollo potrà essere apposta sul ricorso – da conservarsi in originale presso la propria sede o ufficio – provvedendo all’annullo della stessa. Il documento, unitamente a tutti gli allegati, potrà quindi essere inviato telematicamente, con l’indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata.
Documentazione richiesta per il ricorso di diniego/revoca di permesso di soggiorno:
- Marca da bollo da € 16,00
- In caso di trasmissione del ricorso via P.E.C. : certificazione dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo da € 16,00.
- Eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso.
In esito al ricorso il Prefetto può:
- Dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
- Assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
- Dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
- Aespingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
- Accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l’atto impugnato.
La decisione adottata viene notificata agli interessati.
Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell’Interno
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