Il permesso di soggiorno per motivi familiari nasce dalla volontà dello Stato di difendere l’unità familiare anche per gli stranieri che siano residenti in Italia regolarmente.
Il diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare lo hanno i componenti della famiglia, nello specifico il coniuge, purché non separato o minorenne, figli minori e maggiorenni a carico, nonché i genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di provenienza.
A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari?
- Al cittadino che ha già un permesso di soggiorno (di qualsiasi tipo) e vuole ricongiungersi con un familiare che soggiorna regolarmente in Italia. Il permesso di soggiorno posseduto, viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione avviene in Italia, senza dover tornare nel proprio Paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno che si possiede;
- Al genitore straniero di minore italiano residente in Italia;
- Al familiare straniero di un rifugiato.
- Al cittadino straniero che ha un visto d’ingresso per “ricongiungimento familiare”, oppure un visto d’ingresso per “familiare al seguito”, o ancora un visto per “ricongiungimento al figlo minore“;
- Al cittadino straniero che risiede sul suolo italiano da almeno un anno e si è sposato, in Italia, con un cittadino italiano, oppure con uno di uno Stato membro dell’Unione Europea, o ancora con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante;
Cosa posso fare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (art.30, comma 2, T.U. Immigrazione).
In caso di morte del familiare che ha permesso il ricongiungimento, di separazione legale o scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio (art.30, comma 5, T.U. Immigrazione) o per attesa occupazione, in presenza dei requisiti richiesti
Primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari:
Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Attenzione:
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia va chiesto, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (con visto per Ricongiungimento familiare), alla Questura inviando dall’Ufficio postale abilitato il kit contenente il modulo di richiesta del permesso e i documenti necessari
Documenti necessari per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari :
- Modello 209 (stampato dal Commissariato del governo) sul quale si applica una marca da bollo di 16 euro
- Fotocopia Passaporto dei familiari entrati col visto (solo le pagine con timbri e visti)
- Fotocopia del Nulla osta al ricongiungimento familiare
- Fotocopia del Permesso di soggiorno del richiedente ricongiungimento
- Fotocopia dei documenti di legami di parentela (originali e tradotti con la legalizzazione)
- Se a richiedere il rilascio del permesso è il genitore che ha oltre 65 anni bisogna aggiungere Fotocopia dell’assicurazione sanitaria o altro titolo a garantire la copertura di tutti i rischi in Italia
- marca da bollo da euro 16,00;
- ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
La durata del permesso di soggiorno per motivi familiari:
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo (art.30, comma 3, T.U. Immigrazione).
Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari:
La domanda di rinnovo del Permesso di Soggiorno deve essere presentata alla Questura con la spedizione del kit postale presso gli Uffici Postali abilitati, allegando la seguente documentazione:
- modulo 1 del modello 209 (kit postale – fac simile in visione) opportunamente compilato;
- modulo 2 del modello 209 (kit postale – fac simile in visione) solo se in presenza di attività o redditi da lavoro (e se si vuole convertire il permesso in Lavoro Subordinato);
- fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti);
- fotocopia del Permesso di Soggiorno in scadenza;
- dichiarazione del cittadino straniero, che ha richiesto il ricongiungimento familiare, di provvedere al mantenimento economico del familiare, insieme alla fotocopia del suo documento di identità;
- marca da bollo da euro 16,00.
Ricongiungimento Familiare: video
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