Il permesso di soggiorno, nel diritto internazionale, è un documento rilasciato da un’amministrazione di uno stato a un individuo straniero; con il connesso titolo si consente al cittadino di uno stato estero di trattenersi nel territorio nazionale per periodi di durata superiore a quelli normalmente previsti da un visto.
In questo articolo andremo a presentarvi tutte le informazioni concerni l’argomento del permesso di soggiorno.
Cos’è il permesso di soggiorno?
È un documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio.
In assenza di visto di ingresso, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di:
- motivi di inespellibilità,
- motivi di protezione sociale,
- richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria),
Cos’è la carta di soggiorno?
La carta di soggiorno è uno documento che permette ai familiari d’un cittadino d’un paese dell’Unione Europea o d’un italiano di soggiornare in Italia anche per oltre 3 mesi nel pieno rispetto delle leggi in materia della pubblica sicurezza e dopo aver dimostrato di avere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 distingue i casi principali in cui la carta di soggiorno viene rilasciato:
Dove si richiede il permesso di soggiorno?
La domanda va presentata dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia:
- presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, conversione permesso di soggiorno. L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta. L’impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificatamente richiesta e identificato lo straniero con passaporto o altro documento equipollente gli rilascia ricevuta che esibita con il passaporto o documento equipollente dimostra la legittimità del soggiorno. Lo straniero che ha presentato l’istanza tramite gli Uffici postali viene convocato tramite lettera raccomandata per essere sottoposto al rilievo delle impronte digitali e per la consegna del permesso di soggiorno. - presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
affari, cure mediche, motivi umanitari, richiesta di protezione internazionale, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero; - presso lo Sportello Unico dell’Ufficio per l’Immigrazione della provincia dove lo straniero si trova, in caso di ingresso per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato; tale ufficio predispone la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno la quale poi dovrà essere inviata dall’interessato tramite ufficio postale.
I tipi di permesso di soggiorno:
I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per:
- turismo,
- visite,
- affari,
- studio o formazione,
- lavoro stagionale,
- lavoro autonomo,
- lavoro subordinato,
- lavoratori dello spettacolo,
- motivi familiari,
- protezione sociale,
- cure mediche,
- richiesta di protezione internazionale,
Permesso di soggiorno per la famiglia:
Nel caso la domanda voglia essere effettuata per una famiglia, il richiedente deve munirsi di un unico kit, contenente il Modulo 1 e inoltre se il richiedente è il capofamiglia e percepisce reddito, dovrà presentare anche il Modulo 2 per ciascun componente per il quale si richiede il permesso.
Costi del permesso di soggiorno:
I nuovi importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:
- euro 40,00 per permessi di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;
- euro 50,00 per i permessi di durata superiore a un anno e fino a due anni;
- euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
La ricevuta di pagamento del nuovo contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.
Il contributo è dovuto sia per le nuove richieste di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, che per le richieste presentate prima della data del 9 giugno 2017 che siano ancora in fase istruttoria o non sia ancora avvenuta la consegna del permesso allo straniero.
Chi è escluso dai costi del permesso di soggiorno:
Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:
- i minori di 18 anni;
- i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori;
- i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso in corso di validità;
- i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari;
- i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.
Per tutti i casi rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane;
- 16,00 euro per la marca da bollo;
- 30,46 euro per il permesso di soggiorno – PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del documento elettronico, da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.
Se viene richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso, utilizzando un unico kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare, deve essere allegata la ricevuta del versamento di 30,46 euro per ciascun componente il nucleo familiare.
Come controllare il permesso di soggiorno online?
- La prima cosa da fare è quella di accedere al sito www.poliziadistato.it
e cliccare sull’icona che sta davanti alla scritta Il tuo permesso di soggiorno.
- Una volta cliccato su ( il tuo permesso di soggiorno), si entra direttamente in un’altra pagina alla quale si può scegliere in quale lingua verificare lo stato del permesso di soggiorno.Quest’opzione non è obbligatoria.
- La terza fase è inserire il numero dell’assicurata che troviamo sulla ricevuta che è stata rilasciata dell’operatore delle Poste al momento dell’invio della nostra richiesta. (La ricevuta
La durata del permesso di soggiorno:
Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:
- superiore ad 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- superiore a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- superiore a 9 mesi per lavoro stagionale. Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti;
- superiore a 2 anni per lavoro autonomo.
Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:
- superiore a 3 mesi per turismo, visite, affari;
- superiore a 2 anni per ricongiungimento familiare;
- inferiore al periodo di frequenza anche pluriennale di un corso di studio o formazione debitamente certificata (salva la verifica annuale di profitto), prorogabile per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.
Documenti necessari per la richiesta del permesso di soggiorno:
All’atto della richiesta del rilascio del permesso vanno presentati i seguenti documenti:
- il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell’interessato;
- il codice fiscale;
- il visto di ingresso se prescritto;
- documentazione attestante l’attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
- documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso per motivi di famiglia e di lavoro;
- quattro fotografie formato tessera;
- documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno .
La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo stabilito nella misura compresa tra un minimo di €40 e un massimo di €100 a seconda del tipo di permesso di soggiorno, eccetto che per il rilascio del permesso per richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione umanitaria.
Non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai numeri “1”, “2” e “3”:
- i richiedenti protezione internazionale;
- i beneficiari di protezione sociale;
- gli stranieri ammessi al soggiorno per misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
- i richiedenti la cittadinanza italiana o lo status di apolidia.
Come rinnovare il permesso di soggiorno?
La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dopo la sua scadenza:
- presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno: adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolide, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, protezione internazionale, famiglia, conversione permesso.
- presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le tutte le altre tipologie di permessi di soggiorno.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni che ne avevano consentito l’originale rilascio.
Anche la richiesta di rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo stabilito nella misura compresa tra un minimo di €40 e un massimo di €100 a seconda del tipo di permesso di soggiorno, eccetto che per il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione umanitaria.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatta eccezioni per alcuni casi (esempio: durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto di lavoro).
Documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno:
All’atto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
- il permesso di soggiorno in scadenza;
- il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell’interessato;
- il codice fiscale;
- documentazione attestante l’attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
- documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di sostentamento e l’adeguatezza degli stessi per il soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di lavoro;
- tre fotografie formato tessera;
- documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per turismo, lavoro, ricongiungimento familiare…).
Chi non può rinnovare il permesso di soggiorno?
Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:
- rilasciato per motivi di turismo, decorso il termine di validità originario (novanta giorni) ed in assenza di seri motivi, di carattere umanitario;
- rilasciato per studio universitario oltre il terzo anno fuori corso;
- rilasciato a qualunque titolo, quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia:
==> per un periodo superiore a 6 mesi, nel caso di permesso di soggiorno annuale
==> per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso, nel caso in cui il permesso di soggiorno originario fosse almeno biennale salvo che l’interruzione del soggiorno sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi; - rilasciato a qualunque titolo, quando sono venuti meno i requisiti richiesti per il legale soggiorno nel territorio dello Stato per mancanza dei requisiti di reddito o quando lo straniero è divenuto destinatario di condanne penali per la commissione di reati che impediscono l’ingresso in Italia e non vi siano elementi sopravvenuti che ne giustificano il rinnovo.
Quanto tempo posso stare all’estero senza perdere la carta di soggiorno?
Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per ‘soggiornanti di lungo periodo’, detto anche carta di soggiorno, può lasciare il Paese dell’Unione Europea nel quale risiede in maniera stabile per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi senza che questo comporti la revoca del suo permesso di lungo periodo (carta di soggiorno),
indipendentemente dal fatto se la nazione in cui si reca lasciando l’Unione Europea sia quella delle sue origini oppure un’altra extra europea.
Quanto tempo posso stare all’estero senza perdere il permesso di soggiorno?
Quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno puo perdere il permesso o la carta di soggiorno .
Chi ha un permesso di soggiorno rilasciato per la durata di un anno, potrà assentarsi dall’Italia per un periodo continuativo massimo di 6 mesi
Qualora si tratti invece di un permesso di soggiorno di durata biennale, sarà possibile allontanarsi dal territorio italiano al massimo per 12 mesi.
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